Le modifiche apportate all’articolo 30 del d.lgs. 165/2001 dal decreto-legge n. 25/2025 segnano un cambio di passo rilevante nella gestione del reclutamento del personale pubblico. A decorrere dal 1° gennaio 2026, la mobilità volontaria diventa un passaggio obbligato per una quota significativa delle assunzioni.
La riforma introduce una correlazione diretta e strutturale tra mobilità volontaria e procedure concorsuali. Le amministrazioni pubbliche, inclusi gli enti locali con oltre cinquanta dipendenti di ruolo, sono infatti tenute a destinare almeno il 15% delle facoltà assunzionali annue alle procedure di mobilità, a condizione che il piano del fabbisogno preveda l’assunzione di almeno dieci unità.
La centralità della procedura di mobilità
Il comma 1 dell’articolo 30 ribadisce le caratteristiche essenziali dell’istituto: pubblicazione del bando sul sito istituzionale per almeno trenta giorni, preventiva definizione dei requisiti e delle competenze professionali richieste, individuazione puntuale dei posti da coprire. In questo quadro, la mobilità volontaria viene valorizzata come strumento di copertura dei fabbisogni, coerente con le esigenze di contenimento della spesa e di valorizzazione delle professionalità già presenti nel sistema pubblico.
La quota obbligatoria del 15% e il rapporto con i concorsi
Il nuovo comma 2-bis introduce un vincolo quantitativo preciso. La quota minima del 15% non opera in modo astratto, ma si innesta direttamente nella programmazione del fabbisogno di personale. Solo qualora l’ente preveda di assumere almeno dieci unità, scatta l’obbligo di riservare una parte delle facoltà assunzionali alla mobilità volontaria. Le posizioni non coperte confluiscono poi nelle procedure concorsuali, confermando il principio di sussidiarietà del concorso rispetto alla mobilità.
Per le Province, spesso caratterizzate da fabbisogni specialistici e da organici ridotti, questo meccanismo impone una valutazione attenta delle professionalità ricercate e dei tempi di copertura dei posti.
Quindi, la mobilità non è più propedeutica ad ogni assunzione, ma diventa un obbligo di destinare una quota assunzionale ogni anno. Ma come detto, solo se l’ente ha più di 50 dipendenti a tempo indeterminato e se assume più di 9 soggetti.
Rimane fermo che, in ogni caso, l’ente può sempre decidere di assumere tramite mobilità.
Il personale in comando: priorità e vincoli
Particolarmente incisiva è la disciplina del personale in posizione di comando. La norma prevede l’immissione in ruolo prioritaria dei dipendenti comandati, purché con almeno dodici mesi di assegnazione e valutazione della performance pienamente favorevole. La previsione mira a ridurre l’utilizzo prolungato di forme di assegnazione temporanea, favorendo la stabilizzazione nei ruoli dell’amministrazione utilizzatrice.
La mancata presentazione della domanda di inquadramento produce effetti rilevanti: cessazione del comando alla scadenza naturale e divieto di nuovi comandi, anche presso amministrazioni diverse, per i successivi diciotto mesi. Si tratta di una scelta che incide in modo significativo sulle strategie di gestione del personale, soprattutto negli enti che fanno ampio ricorso ai comandi.
Le sanzioni per la mancata attivazione della mobilità
Il legislatore ha affiancato all’obbligo una serie di conseguenze particolarmente stringenti. In caso di mancata attivazione delle procedure di mobilità volontaria per la quota minima prevista, le facoltà assunzionali dell’anno successivo sono ridotte del 15%, con conseguente adeguamento della dotazione organica. A ciò si aggiunge la cessazione dei comandi in essere e il divieto di riattivazione per diciotto mesi, salvo le eccezioni per gli uffici di diretta collaborazione.
Queste previsioni rafforzano il carattere cogente della norma e impongono alle amministrazioni un’attenta verifica del rispetto delle tempistiche e delle modalità procedurali.
Il ruolo della programmazione e del PIAO
La nuova disciplina rende centrale la programmazione del fabbisogno di personale. Le scelte in materia di mobilità volontaria devono essere chiaramente esplicitate nella sezione “Organizzazione e Capitale Umano” del PIAO, in coerenza con le linee guida approvate con decreto del Ministro per la pubblica amministrazione del 30 ottobre 2025. È in questa sede che l’ente deve motivare le proprie strategie di copertura del fabbisogno, bilanciando mobilità, concorsi, progressioni e altre forme di acquisizione delle competenze.
Procedure speciali e tutele
Restano ferme le procedure speciali già previste dall’articolo 30, tra cui le tutele per le dipendenti vittime di violenza di genere e le ipotesi di trasferimento entro ambiti territoriali limitati, con consenso del lavoratore nei casi espressamente indicati dalla norma.
Considerazioni conclusive
Dal 2026 la mobilità volontaria diventa un passaggio strutturale e non eludibile del reclutamento pubblico. Per le Province, la sfida sarà integrare questo vincolo nella programmazione strategica del personale, evitando penalizzazioni e garantendo al contempo la copertura efficace dei fabbisogni organizzativi